STATUTO SOCIALE “AOSTA NUOTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"
TITOLO I – Denominazione, sede, durata, scopo associativo
1. Denominazione
È costituita un'associazione sportiva dilettantistica denominata: "AOSTA NUOTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ".
2. Sede e durata
L'Aosta Nuoto Associazione Sportiva Dilettantistica ha sede in Aosta, attualmente in reg. Tzamberlet, presso la piscina regionale coperta.
È facoltà del Consiglio Direttivo di variare la sede nell'ambito dello stesso Comune senza che ciò costituisca variazione dello statuto sociale, cosi come di costituire sedi secondarie nel numero e nelle località che più riterrà opportuni.
La durata dell’associazione è fissata fino al 30 settembre 2050 e potrà essere prorogata dall’Assemblea Generale degli associati.
3. Finalità e scopo associativo
L'Aosta Nuoto Associazione Sportiva Dilettantistica, apolitica, apartitica e senza scopo di lucro, accetta di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIO, delle Federazioni sportive nazionali o degli Enti di promozione sportiva riconosciuti cui la stessa intende affiliarsi ed ha lo scopo di promuovere e diffondere la pratica di: nuoto, nuoto sincronizzato, nuoto subacqueo, tuffi, pallanuoto e ginnastica in acqua, nonché di tutte quelle altre specialità rientranti nell'ambito della Federazione Italiana Nuoto sia in forma agonistica che ludica, didattica, riabilitativa e di prevenzione.
Per il conseguimento dello scopo sociale, potrà organizzare manifestazioni di qualunque genere e tipo, corsi, tecnici e non, dibattiti, incontri e conferenze atti ad espandere l'immagine, la pratica e la diffusione del nuoto e, più in generale, di tutti gli sport acquatici.
In particolare ha lo scopo di diffondere, sviluppare ed agevolare l'attività natatoria e di curare l'intrattenimento degli associati anche mediante:
a) l'organizzazione di convegni, stages, corsi di aggiornamento tecnici, conferenze e manifestazioni sportive con gestione delle strutture apposite;
b) l’organizzazione, la gestione e la preparazione di una o più squadre agonistiche per la partecipazione a gare, manifestazioni o tornei;
c) l'organizzazione di gruppi di animazione e gestione del tempo libero;
d) la creazione di un centro di avviamento allo sport e, laddove richiesto ovvero ritenuto utile, la gestione delle strutture ed infrastrutture direttamente ed indirettamente connesse;
e) l'effettuazione di corsi per l'apprendimento ed il perfezionamento della pratica di tutti gli sport e le attività indicati nel precedente comma in tutte le loro forme;
f) l’organizzazione e la gestione di corsi per la formazione, la qualificazione e l’aggiornamento di tecnici delle discipline indicate nel comma precedente.
Inoltre, se necessario o utile per il conseguimento del proprio oggetto sociale, l’associazione, nel rispetto dei propri scopi, potrà svolgere le seguenti attività accessorie:
– partecipare, aderire o collaborare con altri enti, società o associazioni aventi oggetto affine, analogo o complementare al proprio;
– svolgere le attività indicate nel comma precedente a favore di terzi non soci, enti e società pubblici e privati;
– costruire, ampliare, attrezzare, migliorare o gestire impianti sportivi;
– gestire, direttamente o indirettamente, i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande e le rivendite di articoli sportivi situati all'interno o nelle immediate adiacenze di impianti sportivi;
– compiere ogni altra azione di carattere mobiliare, immobiliare o finanziario necessaria o utile al raggiungimento degli scopi dell’associazione.
TITOLO II – Esercizi sociali, patrimonio, rendiconto economico e finanziario
4. Esercizi sociali
L'esercizio finanziario decorre dal 1°ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.
5. Patrimonio
Il Patrimonio dell'associazione è formato da:
- quote associative;
- contributi del C.O.N.I. e di qualsiasi altro ente o società pubblica o privata;
- liberalità erogate da terzi;
- ogni altro provento e/o donazione.
La quota associativa non è rivalutabile ed è intrasmissibile. È espresso divieto di distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che tale distribuzione non sia prevista per legge.
6. Rendiconto economico e finanziario
Il rendiconto annuale economico e finanziario deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale degli associati entro centoventi giorni dal termine dell'esercizio sociale. Qualora particolari esigenze lo richiedano la convocazione dell’Assemblea per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario può essere differita oltre i centoventi giorni, purché entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Il rendiconto economico e finanziario deve restare depositato presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti l'assemblea che lo deve approvare. Ogni socio ha diritto ad ottenerne copia.
TITOLO III – Associati
7. Associati
Assumono la qualifica di Associati tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che aderiscono all'associazione condividendone gli scopi, rispettandone le norme statutarie ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
8. Requisiti per l’ammissione
Per ottenere l'ammissione all'AOSTA NUOTO Associazione Sportiva Dilettantistica occorre:
- farne richiesta alla segreteria;
- condividerne gli scopi associativi;
- accettare integralmente le norme stabilite dal presente statuto;
- versare la quota associativa annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.
9. Perdita della qualifica di associato
La qualifica di associato si perde:
- per recesso, da comunicarsi in qualunque momento per iscritto al Consiglio Direttivo;
- per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo per violazione delle norme stabilite dal presente statuto, per gravi motivi, per indegnità, per comportamento scorretto;
- per decesso;
- per il mancato versamento della quota associativa annuale. Nei casi di recesso o espulsione l’associato, su richiesta del Consiglio Direttivo, dovrà assumere a proprio carico e pagare, entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo stesso, l'eventuale sua quota di passività risultante dalla contabilità alla data dell'uscita dall'Associazione, mentre nulla avrà a pretendere nel caso in cui esista una situazione attiva
TITOLO IV – Assemblea
10. Assemblea generale degli associati
L'Assemblea generale degli associati è l’organo sovrano dell’Associazione, è formata da tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario del periodo precedente e, se in scadenza, per la nomina delle cariche sociali.
Può inoltre essere convocata in sede ordinaria tutte le volte che il Consiglio direttivo lo ritenga utile o necessario, nonché quando ne faccia richiesta il 20% degli Associati. Deve essere convocata in sede straordinaria per le delibere riguardanti la modifica del presente statuto, il trasferimento della sede fuori dal Comune indicato nell’art. 2 del presente statuto, la trasformazione in altra forma giuridica, la liquidazione e lo scioglimento dell’Associazione.
Essa rappresenta la totalità degli associati e le sue delibere vincolano tutti gli associati, anche se assenti, astenuti o dissenzienti. Ogni associato maggiore di età ed in regola con il pagamento della quota associativa ha diritto ad un solo voto, ed ha diritto di voto per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi dell'associazione e per qualunque altro argomento che venga sottoposto all'approvazione dell'assemblea degli associati. È espressamente esclusa ogni limitazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
11. Convocazioni
L'Assemblea degli Associati viene convocata mediante affissione di apposito avviso nella sede sociale almeno dieci giorni prima della data prevista, oppure a mezzo lettera, fax o email inviata negli stessi termini a tutti gli associati. Tale avviso resterà affisso fino all'inizio della riunione. Le delibere assembleari devono essere trascritte in apposito libro che deve restare depositato in sede.
Ogni associato ha diritto di prenderne visione e di ottenere, a proprie spese, estratti delle deliberazioni ivi trascritte.
Presso la sede sociale devono restare affissi nei quindici giorni successivi all’approvazione apposite comunicazioni riferenti l'adozione delle delibere assembleari e, se oggetto di delibera, copia del rendiconto economico e finanziario.
12. Maggioranze e deleghe
L'Assemblea è validamente costituita, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, in prima convocazione quando è presente o rappresentata almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Essa delibera, sia in prima che in seconda convocazione, in sede ordinaria con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ed in sede straordinaria con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. È consentito agli associati di farsi rappresentare nell'Assemblea Generale mediante delega scritta ad altro associato. La stessa persona non può rappresentare più di due associati.
TITOLO V – Consiglio Direttivo
13. Nomina e durata
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre a nove membri nominati dall'assemblea tra tutti gli associati di maggiore età ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
Viene nominato ogni quattro anni dall'Assemblea degli Associati ed è presieduto dal Presidente.
I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili alla scadenza del mandato che ha termine con l’approvazione del rendiconto economico e finanziario relativo all’ultimo anno del quadriennio.
Può cooptare, se lo ritiene utile o necessario e fino al raggiungimento del numero massimo di nove, altri membri nel Consiglio, salvo ratifica dell'assemblea degli associati.
14. Poteri
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno, oppure quando ne facciano richiesta almeno due Consiglieri, è investivo dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione per il conseguimento dell’oggetto sociale di cui all’art.3., salve in ogni caso le competenze riservate all’Assemblea Generale degli associati.
In particolare il Consiglio Direttivo:
a) cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea;
b) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e ne controlla l'esecuzione;
c) nomina nel suo ambito il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
d) delega, se ritenuto utile o necessario, tutti o parte dei propri poteri a membri del Consiglio Direttivo stesso
e) amministra il patrimonio e decide sugli investimenti patrimoniali;
f) determina l’importo delle quote associative;
g) conferisce e revoca procure;
h) determina l’importo dei compensi eventualmente spettanti ad associati in relazione a specifici compiti svolti a favore dell’Associazione;
i) emana ogni provvedimento riguardante il personale ed i collaboratori;
j) decide sull'ammissione e sulla radiazione degli associati con proprio giudizio motivato;
k) attribuisce le mansioni ai singoli consiglieri;
l) predispone eventuali regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale;
m) delibera la variazione della sede sociale nell’ambito del Comune di Aosta e l’istituzione di sedi secondarie;
n) ogni altro argomento o disposizione necessari e/o utili per il conseguimento dello scopo associativo.
Redige inoltre annualmente il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati. Il Consiglio Direttivo può nominare commissioni, ricercandone i membri anche al di fuori dell'ambito associativo, con incarichi specifici e limitati nel tempo.
15. Deliberazioni
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti.
In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessario che alla riunione prenda parte la maggioranza dei consiglieri in carica.
TITOLO VI – Presidenza
16. Nomina e durata
Il Presidente ed il Vice-Presidente sono eletti Consiglio Direttivo fra i propri membri, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili alla scadenza.
17. Poteri
Al Presidente e, nell’ambito dei loro poteri, agli eventuali Consiglieri delegati, spettano la firma e la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. La carica di Presidente e quella di Vice-Presidente sono cumulabili con quella di Consigliere Delegato. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le riunioni e ne firma le delibere. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue mansioni vengono svolte dal VicePresidente.
6 TITOLO VII – Collegio dei revisori
18. Nomina e composizione
Nel caso si renda necessario od obbligatorio, viene nominato un Collegio dei Revisori, composto da tre membri effettivi e da due supplenti, a cui è demandato il compito di provvedere al controllo dell'attività svolta dal Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Revisori elegge nel suo ambito il Presidente.
TITOLO VIII – Cariche sociali
19. Emolumenti e rimborsi
Tutte le cariche sono gratuite. Può però essere determinato un emolumento ai membri del Consiglio Direttivo investiti di particolari incarichi o mansioni da svolgere in nome e per conto dell’Associazione. E' fatto in ogni caso salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'effettuazione di missioni o lo per lo svolgimento di incarichi in nome e per conto dell'Associazione.
20. Limitazioni e divietiÈ fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche aventi medesime finalità, nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal C.O.N.I., ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
TITOLO IX – Disposizioni finali
21. Scioglimento
In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, salvo sempre diversa destinazione stabilita dalla legge.
22. Disposizioni generali
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia e, se applicabili, le norme stabilite dalle Federazioni sportive cui l’Associazione è affiliata.
TITOLO I – Denominazione, sede, durata, scopo associativo
1. Denominazione
È costituita un'associazione sportiva dilettantistica denominata: "AOSTA NUOTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ".
2. Sede e durata
L'Aosta Nuoto Associazione Sportiva Dilettantistica ha sede in Aosta, attualmente in reg. Tzamberlet, presso la piscina regionale coperta.
È facoltà del Consiglio Direttivo di variare la sede nell'ambito dello stesso Comune senza che ciò costituisca variazione dello statuto sociale, cosi come di costituire sedi secondarie nel numero e nelle località che più riterrà opportuni.
La durata dell’associazione è fissata fino al 30 settembre 2050 e potrà essere prorogata dall’Assemblea Generale degli associati.
3. Finalità e scopo associativo
L'Aosta Nuoto Associazione Sportiva Dilettantistica, apolitica, apartitica e senza scopo di lucro, accetta di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIO, delle Federazioni sportive nazionali o degli Enti di promozione sportiva riconosciuti cui la stessa intende affiliarsi ed ha lo scopo di promuovere e diffondere la pratica di: nuoto, nuoto sincronizzato, nuoto subacqueo, tuffi, pallanuoto e ginnastica in acqua, nonché di tutte quelle altre specialità rientranti nell'ambito della Federazione Italiana Nuoto sia in forma agonistica che ludica, didattica, riabilitativa e di prevenzione.
Per il conseguimento dello scopo sociale, potrà organizzare manifestazioni di qualunque genere e tipo, corsi, tecnici e non, dibattiti, incontri e conferenze atti ad espandere l'immagine, la pratica e la diffusione del nuoto e, più in generale, di tutti gli sport acquatici.
In particolare ha lo scopo di diffondere, sviluppare ed agevolare l'attività natatoria e di curare l'intrattenimento degli associati anche mediante:
a) l'organizzazione di convegni, stages, corsi di aggiornamento tecnici, conferenze e manifestazioni sportive con gestione delle strutture apposite;
b) l’organizzazione, la gestione e la preparazione di una o più squadre agonistiche per la partecipazione a gare, manifestazioni o tornei;
c) l'organizzazione di gruppi di animazione e gestione del tempo libero;
d) la creazione di un centro di avviamento allo sport e, laddove richiesto ovvero ritenuto utile, la gestione delle strutture ed infrastrutture direttamente ed indirettamente connesse;
e) l'effettuazione di corsi per l'apprendimento ed il perfezionamento della pratica di tutti gli sport e le attività indicati nel precedente comma in tutte le loro forme;
f) l’organizzazione e la gestione di corsi per la formazione, la qualificazione e l’aggiornamento di tecnici delle discipline indicate nel comma precedente.
Inoltre, se necessario o utile per il conseguimento del proprio oggetto sociale, l’associazione, nel rispetto dei propri scopi, potrà svolgere le seguenti attività accessorie:
– partecipare, aderire o collaborare con altri enti, società o associazioni aventi oggetto affine, analogo o complementare al proprio;
– svolgere le attività indicate nel comma precedente a favore di terzi non soci, enti e società pubblici e privati;
– costruire, ampliare, attrezzare, migliorare o gestire impianti sportivi;
– gestire, direttamente o indirettamente, i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande e le rivendite di articoli sportivi situati all'interno o nelle immediate adiacenze di impianti sportivi;
– compiere ogni altra azione di carattere mobiliare, immobiliare o finanziario necessaria o utile al raggiungimento degli scopi dell’associazione.
TITOLO II – Esercizi sociali, patrimonio, rendiconto economico e finanziario
4. Esercizi sociali
L'esercizio finanziario decorre dal 1°ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.
5. Patrimonio
Il Patrimonio dell'associazione è formato da:
- quote associative;
- contributi del C.O.N.I. e di qualsiasi altro ente o società pubblica o privata;
- liberalità erogate da terzi;
- ogni altro provento e/o donazione.
La quota associativa non è rivalutabile ed è intrasmissibile. È espresso divieto di distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che tale distribuzione non sia prevista per legge.
6. Rendiconto economico e finanziario
Il rendiconto annuale economico e finanziario deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale degli associati entro centoventi giorni dal termine dell'esercizio sociale. Qualora particolari esigenze lo richiedano la convocazione dell’Assemblea per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario può essere differita oltre i centoventi giorni, purché entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Il rendiconto economico e finanziario deve restare depositato presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti l'assemblea che lo deve approvare. Ogni socio ha diritto ad ottenerne copia.
TITOLO III – Associati
7. Associati
Assumono la qualifica di Associati tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che aderiscono all'associazione condividendone gli scopi, rispettandone le norme statutarie ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
8. Requisiti per l’ammissione
Per ottenere l'ammissione all'AOSTA NUOTO Associazione Sportiva Dilettantistica occorre:
- farne richiesta alla segreteria;
- condividerne gli scopi associativi;
- accettare integralmente le norme stabilite dal presente statuto;
- versare la quota associativa annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.
9. Perdita della qualifica di associato
La qualifica di associato si perde:
- per recesso, da comunicarsi in qualunque momento per iscritto al Consiglio Direttivo;
- per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo per violazione delle norme stabilite dal presente statuto, per gravi motivi, per indegnità, per comportamento scorretto;
- per decesso;
- per il mancato versamento della quota associativa annuale. Nei casi di recesso o espulsione l’associato, su richiesta del Consiglio Direttivo, dovrà assumere a proprio carico e pagare, entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo stesso, l'eventuale sua quota di passività risultante dalla contabilità alla data dell'uscita dall'Associazione, mentre nulla avrà a pretendere nel caso in cui esista una situazione attiva
TITOLO IV – Assemblea
10. Assemblea generale degli associati
L'Assemblea generale degli associati è l’organo sovrano dell’Associazione, è formata da tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario del periodo precedente e, se in scadenza, per la nomina delle cariche sociali.
Può inoltre essere convocata in sede ordinaria tutte le volte che il Consiglio direttivo lo ritenga utile o necessario, nonché quando ne faccia richiesta il 20% degli Associati. Deve essere convocata in sede straordinaria per le delibere riguardanti la modifica del presente statuto, il trasferimento della sede fuori dal Comune indicato nell’art. 2 del presente statuto, la trasformazione in altra forma giuridica, la liquidazione e lo scioglimento dell’Associazione.
Essa rappresenta la totalità degli associati e le sue delibere vincolano tutti gli associati, anche se assenti, astenuti o dissenzienti. Ogni associato maggiore di età ed in regola con il pagamento della quota associativa ha diritto ad un solo voto, ed ha diritto di voto per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi dell'associazione e per qualunque altro argomento che venga sottoposto all'approvazione dell'assemblea degli associati. È espressamente esclusa ogni limitazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
11. Convocazioni
L'Assemblea degli Associati viene convocata mediante affissione di apposito avviso nella sede sociale almeno dieci giorni prima della data prevista, oppure a mezzo lettera, fax o email inviata negli stessi termini a tutti gli associati. Tale avviso resterà affisso fino all'inizio della riunione. Le delibere assembleari devono essere trascritte in apposito libro che deve restare depositato in sede.
Ogni associato ha diritto di prenderne visione e di ottenere, a proprie spese, estratti delle deliberazioni ivi trascritte.
Presso la sede sociale devono restare affissi nei quindici giorni successivi all’approvazione apposite comunicazioni riferenti l'adozione delle delibere assembleari e, se oggetto di delibera, copia del rendiconto economico e finanziario.
12. Maggioranze e deleghe
L'Assemblea è validamente costituita, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, in prima convocazione quando è presente o rappresentata almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Essa delibera, sia in prima che in seconda convocazione, in sede ordinaria con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ed in sede straordinaria con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. È consentito agli associati di farsi rappresentare nell'Assemblea Generale mediante delega scritta ad altro associato. La stessa persona non può rappresentare più di due associati.
TITOLO V – Consiglio Direttivo
13. Nomina e durata
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre a nove membri nominati dall'assemblea tra tutti gli associati di maggiore età ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
Viene nominato ogni quattro anni dall'Assemblea degli Associati ed è presieduto dal Presidente.
I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili alla scadenza del mandato che ha termine con l’approvazione del rendiconto economico e finanziario relativo all’ultimo anno del quadriennio.
Può cooptare, se lo ritiene utile o necessario e fino al raggiungimento del numero massimo di nove, altri membri nel Consiglio, salvo ratifica dell'assemblea degli associati.
14. Poteri
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno, oppure quando ne facciano richiesta almeno due Consiglieri, è investivo dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione per il conseguimento dell’oggetto sociale di cui all’art.3., salve in ogni caso le competenze riservate all’Assemblea Generale degli associati.
In particolare il Consiglio Direttivo:
a) cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea;
b) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e ne controlla l'esecuzione;
c) nomina nel suo ambito il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
d) delega, se ritenuto utile o necessario, tutti o parte dei propri poteri a membri del Consiglio Direttivo stesso
e) amministra il patrimonio e decide sugli investimenti patrimoniali;
f) determina l’importo delle quote associative;
g) conferisce e revoca procure;
h) determina l’importo dei compensi eventualmente spettanti ad associati in relazione a specifici compiti svolti a favore dell’Associazione;
i) emana ogni provvedimento riguardante il personale ed i collaboratori;
j) decide sull'ammissione e sulla radiazione degli associati con proprio giudizio motivato;
k) attribuisce le mansioni ai singoli consiglieri;
l) predispone eventuali regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale;
m) delibera la variazione della sede sociale nell’ambito del Comune di Aosta e l’istituzione di sedi secondarie;
n) ogni altro argomento o disposizione necessari e/o utili per il conseguimento dello scopo associativo.
Redige inoltre annualmente il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati. Il Consiglio Direttivo può nominare commissioni, ricercandone i membri anche al di fuori dell'ambito associativo, con incarichi specifici e limitati nel tempo.
15. Deliberazioni
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti.
In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessario che alla riunione prenda parte la maggioranza dei consiglieri in carica.
TITOLO VI – Presidenza
16. Nomina e durata
Il Presidente ed il Vice-Presidente sono eletti Consiglio Direttivo fra i propri membri, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili alla scadenza.
17. Poteri
Al Presidente e, nell’ambito dei loro poteri, agli eventuali Consiglieri delegati, spettano la firma e la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. La carica di Presidente e quella di Vice-Presidente sono cumulabili con quella di Consigliere Delegato. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le riunioni e ne firma le delibere. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue mansioni vengono svolte dal VicePresidente.
6 TITOLO VII – Collegio dei revisori
18. Nomina e composizione
Nel caso si renda necessario od obbligatorio, viene nominato un Collegio dei Revisori, composto da tre membri effettivi e da due supplenti, a cui è demandato il compito di provvedere al controllo dell'attività svolta dal Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Revisori elegge nel suo ambito il Presidente.
TITOLO VIII – Cariche sociali
19. Emolumenti e rimborsi
Tutte le cariche sono gratuite. Può però essere determinato un emolumento ai membri del Consiglio Direttivo investiti di particolari incarichi o mansioni da svolgere in nome e per conto dell’Associazione. E' fatto in ogni caso salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'effettuazione di missioni o lo per lo svolgimento di incarichi in nome e per conto dell'Associazione.
20. Limitazioni e divietiÈ fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche aventi medesime finalità, nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal C.O.N.I., ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
TITOLO IX – Disposizioni finali
21. Scioglimento
In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, salvo sempre diversa destinazione stabilita dalla legge.
22. Disposizioni generali
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia e, se applicabili, le norme stabilite dalle Federazioni sportive cui l’Associazione è affiliata.